Caso Osteoporosi: sentenza chiara ma leggiamo interpretazioni fuorvianti!

Caso Osteoporosi: sentenza chiara ma leggiamo interpretazioni fuorvianti!

28 Settembre 2016 Massimo Buscema 0

Il documento chiarificatore dell’avvocato Mario Brancato. La vicenda Osteoporosi non può trasformarsi in uno stucchevole botta e risposta tra ASP e Ordine dei medici, non è edificante per le istituzioni ma soprattutto per gli utenti. Abbiamo ampiamente dimostrato di non gradire il susseguirsi di interventi in merito agli aspetti, giudiziari e non, che hanno coinvolto quasi mille medici di Catania e provincia chiarendo, ancora una volta, che l’Ordine non ha mai proposto denuncia nei confronti dei vertici ASP, limitandosi semplicemente ad inoltrare un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per la possibile violazione della privacy e per l’abuso d’ufficio, consistito nell’aver richiesto dati sanitari personali, relativi ai singoli pazienti, per natura dati sensibili, che necessitano, invece, del consenso dei singoli interessati. Tutto ciò è stato ribadito anche con comunicati ufficiali di quest’Ordine, eppure apprendiamo ancora dalla stampa e dai colleghi medici di famiglia destinatari di lettere che giungono a ripetizione che i concetti espressi sono assolutamente fuorvianti che hanno il solo scopo di strumentalizzare quanto dichiarato dai giudici. Ribadiamo quindi di non volere più stare al gioco di chi interpreta a modo proprio il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale invitando alla massima cautela nell’esprimere valutazioni su fatti ed atti non pienamente conosciuti, nonché nel proporre suggerimenti affrettati, che potrebbero compromettere la posizione di onesti professionisti. L”obiettivo che si era proposto l’esposto può dirsi raggiunto nel senso che i dati ostensibili sono solo quelli amministrativo – contabili e nessun obbligo ha il medico di fornire la documentazione sanitaria posta a sostegno delle proprie prescrizioni, tanto più quando tale richiesta , come nel caso di specie, avviene a distanza di anni. Ma ecco di seguito l’intervento tecnico e chiarificatore dell’Avv Mario Brancato. Per come richiestomi da più parti, mi pare opportuno esprimere un mio parere in ordine agli aspetti giudiziari che hanno riguardato la c.d. “vicenda osteoporosi” ed agli articoli che si sono susseguiti sui vari organi di stampa, di cui uno a firma del segretario generale provinciale Fimmg di Catania, Dr. Domenico Grimaldi. Ciò premesso appare opportuno puntualizzare e precisare i termini della vicenda c.d. osteoporosi, non correttamente conosciuta ovvero mal interpretata da soggetti che non conoscono gli atti processuali e che spesso hanno fornito una versione distorta della questione. In primo luogo si chiarisce che l’Ordine dei Medici di Catania non ha mai proposto denuncia nei confronti dei vertici ASP, limitandosi semplicemente ad inoltrare un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 8 settembre 2015, per la possibile violazione della privacy, nonché per il reato d abuso d’ufficio, consistito nell’aver richiesto dati sanitari personali, relativi ai singoli pazienti, per natura dati sensibili, bisognevoli del consenso dei singoli interessati.
Il possibile reato di abuso in atti d’ufficio, giova chiarirlo, è stato escluso dall’Ordine dei Medici, rappresentati dal presidente Prof. Buscema, già con l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione nei confronti dei dirigenti dell’ASP, perchè successivamente alla presentazione dell’esposto, il cui contenuto veniva ripreso da più organi di stampa, veniva emanata dalla stessa Asp, il 6.10.2015, la nota a firma del dirigente Dr. Giammanco, con la quale si disponeva di richiedere ai singoli medici prescrittori solo dati di natura amministrativo – contabile, con esclusione di dati sanitari, dando piena ragione, quindi, a quanto sostenuto nell’esposto, ove si specificava che, invece, erano stati chiesti i nominativi dei singoli pazienti (!!!)
Circostanza, quest’ultima, su cui ha convenuto oltre all’esponente, sia il Pubblico Ministero procedente, sia il Gip, che nel corpo del decreto di archiviazione ha fatto positivo richiamo a tale nota. Dunque il Giudice, a nostro avviso, se per un verso ha ritenuto allo stato che la richiesta dei dati sanitari operata dalle UCAD difetti della volontà specifica di recare nocumento ai singoli, necessaria per la configurazione del reato penale, per altro ha ritenuto condivisibile la nota del Dr. Giammanco, di fatto sollecitata con l’esposto in oggetto, non entrando nel merito della correttezza amministrativa dell’operato delle UCAD. Come dire che tali richieste possono non assurgere al ruolo di illecito penale, sotto il profilo dell’elemento volitivo e tranne la presenza di prova contraria, ma non per questo considerarsi corrette dal punto di vista amministrativo.
Ciò anche in forza di quanto dichiarato dal GIP procedente, che ha ritenuto che solo le strutture pubbliche possono utilizzare tali dati, pertanto, bisognerebbe soffermarsi e capire qual’è la natura delle UCAD, e cioè se le stesse sono enti di diritto pubblico o di diritto privato, stante che sono composte anche da soggetti non pubblici ufficiali, e da medici che possono trovarsi anche in palese conflitto di interessi con i casi da esaminare.
Tali conclusioni, non sono frutto di cervellotiche deduzioni difensive, ma trovano conforto e conferma in una recentissima pronuncia della Corte dei Conti sez. Lombardia – sentenza n. 64 del 12.4.2016 -, con la quale la Corte, chiamata a pronunciarsi su un caso speculare di iperprescrizione presunta, ha chiarito inequivocabilmente che con riguardo alla asserita violazione delle norme in materia di privacy, la Corte dei Conti non può che ribadire quanto statuito in ordine ad analoga eccezione con sentenze nn. 726/2011 e 374/2011, ovvero che le norme a tutela della privacy non trovano applicazione solo quando il trattamento dei dati personali viene effettuato presso uffici giudiziari per ragioni di giustizia (art. 47, commi 1 e 2 del d. l.vo 30/06/2003, n. 196 e, in senso conforme, Corte di cassazione, n. 3034 dell’8/02/2011) e ciò per buona pace delle ASP e del Dr. Grimaldi, segretario FIMMG e di quant’altri intendono sostenere il contrario.
E’ chiaro, dunque, che nel caso di specie, la richiesta delle UCAD territoriali non può certamente ritenersi effettuata per ragioni di giustizia o da parte di uffici giudiziari, bensì la stessa avviene nell’ambito di un procedimento amministrativo interno all’ente e da parte anche di soggetti privati, non tenuti all’obbligo di segretezza.
Conclude, quindi, la Corte che non è in alcun modo sanzionabile il medico che, richiesto a distanza di tempo, non fornisca la documentazione sanitaria a sostegno delle prescrizioni effettuate, atteso che nessun obbligo ha di conservare la documentazione a sostegno delle stesse, in ciò confermando in pieno quanto sostenuto nell’esposto depositato in Procura.
Solo per precisazione, nella citata pronuncia la Corte dei Conti rigettava la domanda risarcitoria proposta in quel caso dall’ASP di Varese nei confronti del medico di medicina generale, condannandola anche al pagamento degli onorari e dei diritti di difesa.
Alla luce delle superiori argomentazioni, dissentiamo, pertanto, da difformi interpretazioni che non sono in alcun modo ancorati a provvedimenti giudiziari, significando che è assolutamente errato il riferimento a sentenze assolutorie in favore dei vertici ASP, mai emesse da alcun Tribunale italiano.
Si rammenta, in proposito, che il decreto di archiviazione (emesso nel caso di specie) è un provvedimento, rebus sic stantibus, sempre suscettibile di revoca in presenza di fatti nuovi, mentre la sentenza di assoluzione, invece, è, qualora non impugnata, un provvedimento intangibile e non più contestabile.
Resta salva ogni singola interpretazione in ordine ai fatti, non specificatamente affrontati dal GIP e dalla Corte dei Conti, significando che eventuali patteggiamenti potrebbero portare, per come è ricavabile dalla relazione della Guardia di Finanza, anche a responsabilità penali (rectius falso e truffa).
Responsabilità di natura penale, che potrebbero anche ravvisarsi per la violazione della privacy, nonché risarcitoria nei confronti dei singoli pazienti, lesi nel proprio diritto alla riservatezza.
Si auspica, pertanto, la massima cautela nell’esprimere valutazioni su fatti ed atti non pienamente conosciuti, nonché nel proporre suggerimenti affrettati, che potrebbero compromettere la posizione di onesti professionisti.
Si può, comunque, concludere che l’obiettivo che si era proposto il presentato esposto può dirsi raggiunto nel senso che i dati ostensibili sono solo quelli amministrativo – contabili, come convenuto dall’ASP con la nota a firma del Dr. Giammanco, e che, vedasi Corte dei Conti, nessun obbligo ha il medico di fornire la documentazione sanitaria posta a sostegno delle proprie prescrizioni, tanto più quando tale richiesta , come nel caso di specie, avviene a distanza di anni

Autore

Massimo Buscema

Dal 2011 il professore Massimo Buscema (specialista endocrinologo) è Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Catania.


Email: presidente@cataniamedica.it

Your email address will not be published. Required fields are marked *