Ma chi è il Pubblico Ministero contabile?

Ma chi è il Pubblico Ministero contabile?

5 Giugno 2018 Redazione 0

L’articolo 9, comma 15 della L.R. Sicilia 2 maggio 2007, n. 12 non attribuisce all’azienda sanitaria il potere di soddisfare direttamente, in via amministrativa, il proprio credito derivante dall’ipotesi di responsabilità amministrativa per violazione della disciplina dettata in materia di prescrizione di piani terapeutici, ponendo direttamente a carico dell’interessato l’importo del ritenuto danno, ma fornisce regole integrative funzionali all’accertamento della responsabilità amministrativa – secondo le norme processuali per questo previste in via generale (a partire dall’obbligo di denuncia al pubblico ministero contabile, titolare esclusivo dell’azione di responsabilità amministrativa e, dunque, unico soggetto che, in vista dell’esercizio di tale azione, può stabilire, in un contesto procedimentalizzato, se sussiste meritevolezza di condanna dell’interessato; supra, sub (…) e (…) – affinché il danno sia posto a carico “del medico prescrittore”. Sul punto, va chiarito che il pubblico ministero contabile non è l’ “avvocato” dell’amministrazione danneggiata, incaricato di rappresentarla e di difenderla in giudizio. Egli è, infatti, un magistrato che non agisce nel nome e nell’interesse della singola amministrazione, che assume essere stata in concreto danneggiata dal comportamento dei propri amministratori e dipendenti, bensì, e sempre, a tutela delle pubbliche risorse che, a suo avviso, hanno subito un depauperamento a seguito del loro comportamento doloso o gravemente colposo (Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 52 del 20 marzo 2007). Il pubblico ministero contabile è, in estrema sintesi, un magistrato al quale, in forza dell’indipendenza che caratterizza tale qualità, è attribuito – nella predetta prospettiva – il ruolo, se così si può dire, di “giudice dell’accusa” fino al momento in cui, esercitando l’azione, assume la posizione di “parte”. Il pubblico ministero contabile, sin dall’apertura dell’istruttoria, a valle dell’acquisizione della notizia di danno, compie, infatti, esercitando i previsti poteri (inclusi i necessari poteri di indagine) in un contesto procedimentalizzato (articolo 2, comma 4 e 4-bis, e articolo 5 del citato D.L. n. 453 del 1993; articolo 74 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), un vero e proprio “giudizio” di meritevolezza della condanna a carico dell’interessato, nel corso del quale – nella prospettiva di verificare l’esistenza del danno e di stabilire se e in quale misura questo debba essere posto a carico dell’agente – vengono valutati tutti gli elementi rilevanti, inclusi quelli a favore dell’interessato medesimo, che, dal canto suo, è ammesso a esercitare determinate facoltà pre-processuali.

Leggi la Sentenza

 

 

Autore

Redazione

Your email address will not be published. Required fields are marked *