Legge 38 in grave ritardo

Legge 38 in grave ritardo

7 Ottobre 2016 Redazione 0

A sei anni dalla sua promulgazione la legge 38 del 2010 stenta a farsi strada. “Ci sono ancora molte Regioni che non hanno formalizzato l’impegno a recepire gli indirizzi dettati dalla normativa – spiega Guido Fanelli, professore ordinario dell’Università di Parma e Direttore Scientifico della Fondazione Ant (Associazione nazionale tumori)”. Secondo Fanelli, anche in quei tre quarti di territorio nazionale dove sulla carta è stata recepita la normativa, l’accesso alla terapia del dolore non è sempre agevole. Traendo spunto dal fatto di cronaca del decesso di un paziente oncologico in un pronto soccorso a Roma, Fanelli descrive così la situazione della Capitale: i 2 centri hub non funzionerebbero a dovere e i malati vengono reindirizzati nei centri Spoke, e questo crea “una confusione pazzesca e ostacola l’accesso dei malati alle terapie garantite da una legge della Repubblica”. Il problema, comunque, rimane il sottotrattamento del dolore cronico che oggi interessa il 26 per cento della popolazione e nel 5 per cento dei casi un paziente oncologico. Secondo Fanelli, oltre che sull’organizzazione occorre puntare anche sulla sensibilità di ogni medico, soprattutto con lo scopo di contrastare quella che l’esperto definisce “oppiofobia”.Nel 2010 è stata emanata la Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010). Si tratta di una legge fortemente innovativa, che per la prima volta garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
La legge, tra le prime in Europa, tutela all’art. 1 “il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore”, ed individua tre reti di assistenza dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al paziente pediatrico. Per quest’ultimo, inoltre riconosce una particolare tutela ed attenzione come soggetto portatore di specifici bisogni ai quali offrire risposte indirizzate ed adeguate alle sue esigenze e a quella della famiglia che insieme deve affrontare il percorso della malattia.
Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei princìpi fondamentali della tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; della tutela e promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale, e di un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia. Gli aspetti più rilevanti del testo legislativo riguardano:Rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica
All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore
Il Ministero promuove l’attivazione e l’integrazione di due reti della terapia del dolore e delle cure palliative che garantiscono ai pazienti risposte assistenziali su base regionale e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. L’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010 sulle “linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore”, stabilisce che venga costituito, con appositi provvedimenti regionali e aziendali, una struttura specificatamente dedicata al coordinamento della rete di cure palliative e di terapia del dolore. Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore La legge modifica il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309 del 1990) semplificando la prescrizione dei farmaci oppiacei non iniettabili: ai medici del Servizio sanitario nazionale sarà consentito prescrivere tale classe di farmaci non più su ricettari speciali, ma utilizzando il semplice ricettario del Servizio sanitario nazionale (non più quello in triplice copia).Formazione del personale medico e sanitario Con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, verranno individuati specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative; verranno inoltre individuati i criteri per l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore.

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