Interpretazione delle Sezioni Unite della recente disciplina introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n.24 (c.d. legge Gelli-Bianco)

Interpretazione delle Sezioni Unite della recente disciplina introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n.24 (c.d. legge Gelli-Bianco)

24 Dicembre 2017 Redazione 0

Le Sezioni Unite ieri 21 dicembre disvelano, in dettaglio, il preciso orientamento assunto dalla cassazione in merito alle criticità più significative della rinnovata disciplina della responsabilità penale dell’ “esercente la professione sanitaria”. In particolare le Sezioni Unite hanno dipanato lo snodo problematico relativo ai profili intertemporali, nonostante la formale abrogazione dell’art. 3 della legge “Balduzzi”, proponendo in concreto precisi profili per individuare in concreto la legge più favorevole rispetto ai fatti commessi prima dell’1 aprile 2017 (entrata in vigore della L. 24/2017). Orbene, all’esito dell’udienza tenutasi ieri 21 dicembre, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto:

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

  1. a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
  2. b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
  3. c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

La primissima impressione che si scorge è che si rende necessaria l’accelerazione della costituzione dell’Albo Ministeriale delle Società Scientifiche deputate all’emanazione delle linee guida di unico ed esclusivo riferimento. Da un punto di vista più generale sembra trovare una prima conferma, qualora ve ne fosse bisogno, la sensazione che il legislatore nel delineare al secondo comma del nuovo art. 590-sexies c.p., non sia riuscito a delineare una presunzione assoluta di non punibilità connessa all’applicazione delle linee guida residuando, per il Giudice, un ampia finestra discrezionale non solo in ordine all’adeguatezza delle linee guida rispetto al caso concreto, ma anche alla mancata soppressione del riferimento al discusso grado della colpa seppur sul solo terreno dell’imperizia con tutte le inevitabili incertezze dettate dall’assente esplicito binario gradualistico della colpa grave.

In definitiva, i Giudici delle Sezioni Unite non hanno mancato con il loro impegno argomentativo di rilevare la delicata e complessa materia in specie in un momento dove la legge che la regolamenta può dirsi agli albori, il mio personale parere: ne vedremo delle belle!

Lucio Di Mauro

Segretario Nazionale Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni

Tesoriere OMCeO Prov. di Catania

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