Il certificato medico classificato come “atto pubblico”

Il certificato medico classificato come “atto pubblico”

24 Luglio 2017 Redazione 0

La proposta di autocertificazione per i primi tre giorni di malattia da parte del lavoratore richiama la necessità di chiarire il valore del certificato medico che fa fede privilegiata dei suoi contenuti e costituisce diritti in capo al richiedente. La Cassazione Penale con sentenza n.26318/2014 ha qualificato come “atto pubblico” il certificato di malattia del medico operante nel SSN per cui attestazioni false del medico sono punite più severamente. Infatti, poichè i certificati medici recanti la falsa attestazione diagnostica di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del suo autore, essi sono ritenuti rientranti nella categoria degli atti pubblici di fede privilegiata in quanto la diagnosi ivi formulata assume rilievo giuridico anche esterno alla mera indicazione sanitaria, in quanto i medici, sebbene sulla base di false indicazioni fornite dagli assistiti indagati, hanno pur sempre effettuato “una propria valutazione medica, compendiata nella diagnosi e nella prognosi”. Il certificato di malattia del medico di medicina generale ha lo stesso valore probatorio dei certificati rilasciati dai medici pubblici dipendenti del SSN (TAR Lazio sez.1° n.8701/2002). Il certificato di malattia finalizzato a giustificare l’assenza dell’assistito attesta l’inabilità assoluta dovuta a malattia e non la semplice presenza di malattia che di per sé potrebbe anche non essere causa di impedimento (Cass.Civ.Sez.Unite n.17587/2015). Il certificato medico di malattia presuppone che il medico abbia visitato il paziente, anche se il certificato non fa menzione della visita, con la conseguenza che risponde del reato di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita (Cass.Pen.sez.V n.18687/2012). Ugualmente risponde del reato di falso ideologico il medico che attesti coscientemente fatti non corrispondenti al vero (Cass.Pen.sez.V n.35100/2014). Non sussiste il reato di falso ideologico quando il medico certifica una diagnosi non obiettivabile sulla base dell’anamnesi fornita con inganno dal paziente al fine del rilascio del certificato di malattia (Cass.Pen.sez.2° n.5923/1994). Infatti l’errore determinato da altrui inganno esclude la punibilità (art.48 CP). In merito alla distinzione tra diagnosi intenzionalmente falsa e diagnosi colposamente errata (elemento psicologico del reato), si considera falsa la certificazione che si fonda su premesse oggettive non corrispondenti al vero (dolo), mentre è solo errata se risulta inattendibile il giudizio interpretativo espresso in buona fede (colpa) su fatti rilevati con corrispondenza al vero (Cass.Pen.sez.V 18.3.1999). L’assistito che falsifica il certificato di malattia del medico risponde del falso ex-art.482 CP e di tentata truffa (Cass.Pen.sez.V n.34342/2015).

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Redazione

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