Caso Osteoporosi. Parere Medico Legale

Caso Osteoporosi. Parere Medico Legale

9 Settembre 2016 di: Nuccio Sciacca

IL CASO OSTEOPOROSI

Il Punto di vista medico legale sulla richiesta della Corte dei conti dei nomi di 30 medici

Su sollecitazione del Dott. Francesco Pecora, Presidente della sezione catanese del Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), esprimiamo un parere tecnico medico-legale in relazione alla vicenda richiamata in epigrafe.

A nostro sommesso parere la Corte dei conti chiede l’ elenco dei primi trenta medici per i quali è stata accertata una eccedenza di prescrizioni non al solo ed esclusivo motivo di conoscere le generalità degli stessi, ma per il primario fine di valutare se i dati inviati dall’ASP siano idonei a provare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile. Infatti, nell’eventuale merito di un ipotetico percorso giudiziario, la domanda attrice si fonderebbe sull’ assunto che il convenuto (medico di medicina generale) in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, avrebbe causato all’erario un “danno” prescrivendo ai propri pazienti farmaci rimborsabili in violazione della normativa vigente. Per dirla, necessariamente in maniera sintetica e con altre parole, la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del SSN deve essere conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti dell’ AIFA e che le apposite ricette del SSN non possono essere utilizzate per medicinali non ammessi a rimborso, onde si è stabilito che il medico è tenuto a rimborsare al SSN il farmaco indebitamente prescritto.

Dopo questa breve ma doverosa premessa, ritornando al caso oggetto di nostro interesse, così chiamato “Osteoporosi”, parrebbe che un numero di 937 medici di medicina generale abbiano procurato un “danno” a seguito di una condotta prescrittiva inappropriata, ovvero per non aver tenuto conto delle c.d. “note” AIFA e nella fattispecie della nota 79. Le predette “note” vengono definite unico strumento normativo volto a definire gli ambiti di rimborsabilità di alcuni medicinali assicurandone l’appropriatezza dell’impiego del farmaco medesimo. Al riguardo va rilevato subito che in un ipotetico giudizio in ambito amministrativo-contabile, l’eventuale domanda attrice deve risultare fornita della prova della condotta antigiuridica del medico prescrittore. Ciò perché devono, necessariamente applicarsi  le norme in tema di distribuzione dell’onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.): deve infatti ritenersi che nel caso a noi noto non spetti al medico convenuto di provare che i pazienti soffrissero effettivamente di talune condizioni cliniche rientranti tra quelle indicate dalle note AIFA – onere che per altro, incidentalmente, sarebbe assai difficile assolvere, per le prescrizioni effettuate negli anni vicini al periodo prescrizionale (5 anni), tenuto conto il lungo lasso di tempo trascorso dai fatti – ma viceversa sia l’attore a dover provare il contrario. Ecco perché il Magistrato della Corte dei conti, del tutto correttamente, scrive di voler preliminarmente valutare i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, infatti Egli sa che il fondamento della domanda che eventualmente andrebbe a proporre non può prescindere dal provare che le prescrizioni siano state effettuate al di fuori di tutti i contemplati nelle note AIFA di riferimento o per ricondurre (in negativo) alla dizione normativa, che non siano state “conformi alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti dell’AIFA”.

Di fatto il requirente deve fornire la prova nei termini dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” e l’eventuale probabile circostanza processuale dell’assenza di documentazione sanitaria (diagnostica strumentale, consulenza specialistica, ecc. ecc.) che avrebbe potuto giustificare le prescrizioni dei farmaci, non può assurgere, come fatto negativo, a fondamento della domanda attorea. L’eventuale circostanza suddetta non costituisce dimostrazione, neanche di tipo presuntivo, di quello che si andrà a contestare, considerando che non può non trascurarsi che da un verso il medico non ha nessun obbligo di conservare copia dei referti o indicazioni da parte di medici specialisti o quant’altro, per altro verso deve sottolinearsi che l’assenza di riscontro negli archivi dell’ASP di esami e/o visite specialistiche non è significativamente dirimente non potendo escludersi, tenuto conto delle lunghe attese di tali procedure diagnostiche a carico del SSN e/o per altri motivi, che il paziente abbia effettuato i predetti accertamenti a proprie spese in ambito privato convenzionato.

Ecco perche La Corte dei conti non può fare a meno degli elementi che si sarebbero potuti desumere dalla corretta procedura amministrativa (non) esperita dall’Ufficio dell’ASP e contemplata nel “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale” che seppur finalizzata all’inflizione del provvedimento disciplinare, avrebbe potuto per i modi e i tempi previsti fornire, in forma di massima garanzia del diritto di difesa, la prova positiva, prova necessaria come anzidetto per l’esercizio dell’azione di richiesta di riparazione dell’eventuale danno erariale.

In conclusione appare manifestamente chiaro che in il binomio procedura amministrativa-disciplinare da parte dell’ASP e azione di responsabilità amministrativo-contabile da parte della Corte dei conti sia imprescindibile. La Corte e/o l’Ufficio di Polizia giudiziaria ha per il caso “Osteoporosi” necessità del contributo dell’ASP che oggi il nuovo assetto dirigenziale in maniera, spiace dirlo, laboriosa, sta tentando di fornire rimediando all’irreparabile mancanza dei tempestivi controlli omessi dai loro predecessori. Nello stesso tempo deve ammettersi che il lavoro fin qui svolto dal suddetto nuovo assetto dirigenziale dell’ASP ha portato un numero di medici ad ammettere i loro errori prescrittivi (forse per mera scelta personale ritenendo di facilitare il percorso di chiusura del provvedimento amministrativo o ancora come si è cercato di spiegare con le pagine che precedono perché ignari dell’art. 2697 c.c.) pronunciandosi pronti al previsto rimborso. Adesso nella proiezione di un percorso conclusivamente virtuoso da parte dell’ASP, appurato che non è possibile sostenere una presunzione di colpevolezza dei propri medici convenzionati, ci si aspetta l’invio di una compiuta relazione che possa orientare la Corte dei conti a ritenere i medici di medicina generale della Provincia di Catania congrui prescrittori di farmaci terapeutici in grado di prevenire/contenere la perdita di massa ossea (patologia con maggiore incidenza nel soggetto anziano), come sono stati ritenuti i medici di medicina generale delle altre otto provincie della nostra regione.

Catania 24 agosto 2016

Lucio Di Mauro
Medico Legale
ConsigliereOMCeO  di Catania

Autore

Nuccio Sciacca

Direttore responsabile


Email: nucciosciacca@cataniamedica.it